DENTIX ITALIA

“E’ notizia di questi giorni che la catena odontoiatrica Dentix Italia non ha riaperto i propri centri dopo la chiusura causa il lockdown per l’emergenza Covid.

Nessuna risposta al numero verde che risulta sostanzialmente inattivo ovvero non presidiato.

Per coloro che hanno sottoscritto un contratto di finanziamento per pagare le cure dentistiche presso un centro Dentix Italia e non hanno ancora iniziato ovvero terminato la cura e/o gli interventi, c’è la tutela offerta dall’art. 125 quinquies del Testo Unico Bancario che in caso di inadempimento da parte del fornitore del servizio (nel nostro caso Dentix Italia che ha chiuso i propri centri) prevede l’obbligo della finanziaria di rimborsare al consumatore le rate già pagate, nonché ogni altro onere eventualmente applicato e il consumatore non dovrà pagare nulla a Dentix Italia.

Per coloro che si trovano nella situazione sopra indicata l’Unione Bergamasca Consumatori è disponibile a fornire assistenza per il recupero delle somme.

Diversa è la situazione per chi ha effettuato pagamenti direttamente a Dentix Italia, senza utilizzare un finanziamento, perché in questo caso il recupero delle somme dal Dentix Italia (che sia fallita o meno) sarà molto difficile.”

COVID-19: LE RISPOSTE ALLE VOSTRE DOMANDE, 9 APRILE ORE 12.00

“Dovevo partire in queste settimane e il tour operator mi ha offerto un voucher, ma vorrei indietro miei soldi…”. “Dopo aver dato l’acconto per un viaggio estivo, l’agenzia mi chiede il saldo per poi farmi un buono del valore totale, è legittimo?”. Ho regalato alla mia fidanzata il biglietto di un concerto per fine maggio, come mi devo comportare?”. “Sono abbonato allo stadio, posso riavere indietro i soldi delle partite che non si disputeranno?”.

Sono alcune delle domande a cui daremo risposta GIOVEDI’ 9 APRILE alle ore 12:00, nella prima delle dirette Facebook che il nostro Presidente Massimiliano Dona dedicherà al tema #emergenzaconsumatori. 

Basterà collegarsi sulla pagina Facebook UNConsumatori per dialogare con lui sui temi più frequenti in questo periodo di emergenza da Coronavirus, relativi per questo primo appuntamento a viaggi, trasporti ed eventi.

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VIAGGI COVID-19, RIMBORSO O VOUCHER ?

“Ritorniamo sulla questione sorta con l’art. 28 del D.L. 9/2020 e sulla possibilità che sia l’organizzatore del viaggio a scegliere se rimborsare la somma versata dal viaggiatore/consumatore ovvero emettere un voucher.

Ebbene, precisiamo subito che l’art. 28 prevede tutti i casi nei quali è il viaggiatore/consumatore a recedere dal contratto sottoscritto con il vettore (biglietto aereo, ferroviario, ecc.) infatti l’articolo contempla casi in cui il viaggiatore sia impossibilitato a muoversi a causa delle misure di contenimento, quarantena e di divieto di spostamenti, emesse a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid -19, e per questi motivi è obbligato a recedere dal contratto.

In questi casi il vettore può procedere al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio ovvero all’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione.

Ma l’art. 28 del DL9/2020 contiene una espressa previsione inerente il caso in cui il viaggiatore ha stipulato un contratto per un pacchetto turistico (quindi comprendente viaggio, soggiorno, ecc.), infatti richiama espressamente l’art. 41, commi 4 e 6 (Diritto di recesso prima dell’inizio del pacchetto) del Codice del Turismo.

Ebbene l’art. 41 sopra citato, prevede espressamente il rimborso e la scelta tra questo e l’emissione del voucher non può essere rimessa all’organizzatore perché il fine ultimo del Codice del Turismo, che ha recepito la direttiva 2008/122/CE è la tutela del consumatore, come ha precisato anche la direttiva CE 2015/2302, all’art. 12 (Risoluzione del contratto di pacchetto turistico e diritto di recesso prima dell’inizio del pacchetto).

Dunque l’organizzatore deve garantire al consumatore il rimborso integrale di quanto già pagato e non può scegliere autonomamente di emettere un voucher, anche perché il consumatore potrebbe, per svariati motivi, non essere interessato di progettare un viaggio in futuro ovvero potrebbe temere che in futuro l’organizzatore non sia più in grado di riscattare il voucher.

Esaminiamo ora il caso in cui non sia il viaggiatore/consumatore a chiedere il recesso dal contratto di viaggio o di pacchetto turistico, bensì sia il vettore ovvero l’organizzatore a cancellare il viaggio (es. il volo) ovvero il pacchetto turistico (perché il paese di destinazione ha interdetto l’accesso agli stranieri a causa dell’emergenza sanitaria); in questi casi non è applicabile l’art. 28 DL 9/2020 e nemmeno l’art. 41 Codice del Turismo perché si tratta di risoluzione per causa di forza maggiore per la quale il Codice Civile impone la restituzione di quanto ricevuto dalla parte adempiente e quindi al viaggiatore/consumatore.

Anche in questo ultimo caso il vettore ovvero l’organizzatore non può scegliere autonomamente tra rimborso ovvero emissione del voucher bensì deve procedere al rimborso, salvo un accordo con il consumatore/viaggiatore che accetti il voucher.”

COVID-19 POSSIBILI SOLUZIONI IN TEMA DI CANONE DI LOCAZIONE

 

Bisogna distinguere tra locazioni commerciali (negozi, botteghe, etc.) e quelle ad uso abitativo.

 

Diciamo subito che con riferimento alle locazioni commerciali il Decreto Cura -Italia all’art. 65, al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza, ha riconosciuto ai soggetti esercenti attività d’impresa un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, e questo credito d’imposta riguarda solo gli immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

Quindi i soggetti beneficiati da questa norma devono pagare il canone di locazione di marzo e poi potranno godere di un credito di imposta al momento della dichiarazione fiscale.

 

Quello che oggi preoccupa moltissime persone è il pagamento del canone di locazione in un momento di crisi economica.

Vediamo le possibili soluzioni circa la sospensione ovvero la riduzione del pagamento del canone, avvertendo che comunque tali soluzioni devono essere valutate caso per caso, anche alla luce del contratto di locazione perché non c’è nulla di automatico e/o applicabile in modo generalizzato.

E’ inoltre necessario evidenziare che il comportamento del conduttore deve ispirarsi a criteri di correttezza e buona fede.

Il pagamento del canone di locazione nel caso di locazione commerciale e di locazione abitativa temporanea (es. per studenti fuori sede) può essere sospeso nel momento in cui il conduttore non può usufruire dei locali presi in locazione a causa di forza maggiore.

Ad esempio lo studente che ha fatto ritorno alla casa famigliare e che per i divieti di spostamento non può più fare ritorno all’abitazione presa in locazione temporanea per motivi di studio.

Attenzione si tratta di una sospensione, quindi al venir meno della causa di forza maggiore il canone (ovvero i canoni) non versati dovranno essere pagati al locatore.

Nel caso si intenda sospendere il pagamento dei canoni di locazione e si ripete solo con riferimento al caso sopra descritto, si consiglia di inviare al locatore una pec ovvero una lettera raccomandata con quale si comunica la sospensione del pagamento del canone di locazione che verrà ripreso nel momento in cui l’impossibilità alla fruibilità verrà meno e i motivi specifici che giustificano detta sospensione.

 

 

Questa possibilità si fonda sugli artt. 1256 c.c. e sul principio di corrispettività di cui all’art. 1463 c.c.:

se i locali non possono essere utilizzati dal conduttore e d’altra parte il locatore non può eccepire di averli messi a disposizione per il divieto di spostamento oggi vigente, sussiste quindi una causa di forza maggiore che determina una impossibilità temporanea alla prestazione del locatore con la conseguenza che il conduttore può sospendere il pagamento del canone per la durata dell’impossibilità temporanea e finché essa perdura, e non è responsabile del ritardo nell’adempimento.

L’obbligazione si estingue se l’impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell’obbligazione o alla natura dell’oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione; anche in questo caso va esaminato con obiettività il singolo caso e precisamente la durata e il termine di scadenza della locazione in rapporto al periodo in cui i locali non possono essere utilizzati.

 

Trattiamo ora della possibilità di chiedere una riduzione del canone sempre con l’avvertenza che non si tratta di una conseguenza automatica e valida indistintamente e con riferimento alle locazioni commerciali.

E’ possibile richiedere una riduzione del canone per il periodo in cui il conduttore non ha potuto fruire dei locali in base all’art. 1258 c.c. ma va detto che in questo caso il conduttore deve dimostrare che la chiusura temporanea dell’attività rende impossibile anche parzialmente, di adempiere all’obbligo di pagamento del canone di locazione: esempio importante calo del fatturato se non addirittura la chiusura dell’attività.

Su questo punto è bene evidenziare che molte sentenze della Corte di Cassazione hanno evidenziato che l’obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro non è suscettibile di estinguersi per impossibilità sopravvenuta così come non operi con efficacia estintiva la mera difficoltà di adempiere per mancanza di liquidità.

Tuttavia la crisi attuale è di portata tale da non poter trovare riscontri in queste sentenze ne sono prova i principi (seppure espressi in modo confuso) che si evincono dal testo del Decreto Cura -Italia all’art. 65 che sembrano andare nella direzione di una maggiore apertura circa la possibilità di considerare il peso dell’impossibilità sopravvenuta anche in tema di pagamenti.

 

Vediamo ora la questione dei contratti di locazione ad uso abitativo.

In questi casi non è possibile chiedere la sospensione del pagamento del canone sul presupposto della inutilizzabilità dei locali perché il conduttore occupa i locali.

Si può allora richiedere al locatore una sospensione e/o riduzione del pagamento del canone sul presupposto della temporanea e assoluta singolarità dell’attuale crisi economica e quindi della conseguente impossibilità per il conduttore di fare fronte al pagamento (anche parziale) del canone , ma prima di sospendere o ridurre il canone sarà necessario ottenere l’accordo con il locatore, salvo esporsi a un procedimento di sfratto per morosità.

Anche in questo caso è necessario inviare una comunicazione (pec o lettera raccomandata A.R.) al locatore dove si formalizzerà la specifica richiesta

21 marzo 2020 “COVID-19 NUOVO CONTATTO TELEFONICO”

Siamo sempre con voi, dalla prossima settimana per rispettare le disposizioni governative, potrete contattarci per ogni informazione al seguente numero telefonico:

035 33 50 31

lo sportello telefonico sarà in funzione, come di consueto, dal lunedì al venerdì dalle 09 alle 12

 

Naturalmente potrete anche inviare una mail al nostro solito  indirizzo: info@unioneconsumatoribg.it

COVID – 19

Purtroppo in seguito alle recenti disposizioni del Governo Italiano, saremo in grado di assistervi solo in forma telefonica e telematica, per rispetto delle norme sanitarie, non è possibile riceverVi  nella nostra sede di Bergamo.

Potete però contattarci negli orari consueti dal  lun-ven dalle 9 alle 12 ai seguenti numeri:

  • 035 24 22 82 oppure 035 2255 63 
  • o scriverci una mail a: info@unioneconsumatoribg.i

Appena sarà possibile,  riattiveremo con molto piacere la nostra assistenza al pubblico!

Grazie e a presto

Lo staff di Unione Bergamasca Consumatori

COVID-19 – VIAGGI E TURISMO –

 Purtroppo con la diffusione globale del virus COVID-19 , molti consumatori hanno timore di partire o  vedono le loro destinazioni limitate da restrizioni od addirittura vietato  l’ingresso ai cittadini italiani.

 L’art. 41 del Codice del Turismo, in caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, consente al viaggiatore che ha acquistato un pacchetto turistico di recedere dal contratto in ogni momento, prima dell’inizio del viaggio previsto nel pacchetto turistico, senza corrispondere spese di recesso e con il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto turistico.

Il viaggiatore  non ha diritto a un indennizzo supplementare.

 

RIMBORSO FATTURAZIONE A 28 GIORNI

CONSIGLIAMO DI RICHIEDERE VELOCEMENTE,  A CHI NON L’AVESSE ANCORA FATTO, IL RIMBORSO AI VARI OPERATORI  TELEFONICI.

IL RIMBORSO E’ SOLO PER LA LINEA FISSA

 

TIM: RICHIEDERE AL 187 , VI DARANNO ISTRUZIONI E SARA’ ACCREDITATO DIRETTAMENTE SULLA PROSSIMA FATTURA L’IMPORTO DEL RIMBORSO, SE NON SIETE INTERESSATI AI SERVIZI COMPENSATIVI  OFFERTI.

WIND: ACCEDERE ALL’AREA PERSONALE CLIENTE, TROVERETE UN  CATALOGO DI OPZIONI, FRA QUESTE ANCHE IL RIMBORSO CON ACCREDITO IN FATTURA.

VODAFONE: ACCEDERE ALLA PAGINA VODA.IT/FATTURAZIONEMENSILE  DOVE COMPILERETE UN FORM A SEGUITO DEL QUALE SARETE RICONTATTATI ENTRO 7 GIORNI LAVORATIVI PER IL RIMBORSO.

FASTWEB: I CONSUMATORI NON INTERESSATI AD ADERIRE ALLE COMPENSAZIONI ALTERNATIVE POSSONO RICHIEDERE LA RESTITUZIONE DEI GIORNI EROSI COLLEGANDOSI ALLA PAGINA “MY FASTWEB” INVIANDO L’APPOSITA RICHIESTA.