6 OTTOBRE 2022 UNIONE BERGAMASCA CONSUMATORI PRESSO ACCADEMIA GUARDIA DI FINANZA BERGAMO, GIORNATA DELLA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE.

Giornata finale presso l’Accademia della Guardia di Finanza di Bergamo con gli studenti delle scuole superiori Bergamasche che hanno aderito al progetto “Io Sono Originale” promosso dal Mise, presente il Ministro dello Sviluppo Economico, On. Giancarlo Giorgetti, il Comandante Generale della Guardia di Finanza Giuseppe Zafarana. La giornata conclude una serie di interventi della Guardia di Finanza, della Dogana di Bergamo Orio Al Serio e di alcune Associazioni di consumatori, atti a promuovere la prevenzione e la lotta alla contraffazione nelle scuole Bergamasche, ha introdotto e presentato Valerio Staffelli.

Lavori sull’asse interurbano all’altezza della galleria San Roberto, direzione Bergamo, nei pressi del fiume Brembo

sono pervenute numerose segnalazioni di automobilisti che ieri mattina (n.d.r. 22 settembre 2022) sono rimasti bloccati nei rallentamenti causati dal restringimento della carreggiata sull’asse interurbano Bergamo – Bonate, all’altezza della galleria San Roberto, direzione Bergamo, nei pressi del fiume Brembo.

Grave e ingiustificabile il comportamento di ANAS:

  • perché non ha tenuto conto che sulla strada parallela e alternativa, la Briantea sono in corso altri lavori all’altezza della nuova rotatoria di collegamento della Via Lecco e la Villa d’Almè-Dalmine nei pressi del mobilificio Colleoni, e questa concomitanza ha peggiorato la circolazione in tutta l’area, già di per sé difficile in condizioni normali;
  • perché non ha provveduto ad avvisare gli utenti, che alle sette di mattina sono nella maggioranza dei casi lavoratori e studenti che hanno orari da rispettare,  che si immettevano sull’asse interurbano, con opportune segnalazioni dei lavori in corso e dei rallentamenti conseguenti.

E’ stato chiesto ad ANAS da quanto è a conoscenza del problema al giunto di dilatazione del ponte sopra indicato.”.

SOSPESE LE MODIFICHE UNILATERALI DEI CONTRATTI ENERGIA E GAS FINO AL 30/04/2023

  1. Fino al 30 aprile 2023 è sospesa l’efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all’impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte.
  2. Fino alla medesima data di cui al comma 1 sono inefficaci i preavvisi comunicati per le suddette finalità prima della data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate.

BONUS TRASPORTI: mancata immediata fruizione da parte dei cittadini Bergamaschi comunicazione dell’Unione Bergamasca consumatori ad ATB

 “sono pervenute numerose segnalazioni di cittadini che recatisi presso gli sportelli di ATB, hanno ricevuto un diniego alla fruizione del bonus in oggetto a causa del mancato aggiornamento del sistema informatico di ATB , come peraltro dalla medesima indicato sul suo sito Web.

Di conseguenza abbiamo inviato ad ATB un reclamo dove evidenziamo che il bonus, ottenuto tramite il sito https://www.bonustrasporti.lavoro.gov.it è contraddistinto da un codice identificativo univoco e riporta il codice fiscale del beneficiario, la data di emissione e quella di scadenza e che quindi non si comprende come non possa essere immediatamente correlato con il richiedente l’abbonamento.

Peraltro, il bonus è utilizzabile solo al momento dell’acquisto dell’abbonamento e comunque entro la scadenza, quindi è essenziale poter disporne al momento della sottoscrizione dell’abbonamento.

Abbiamo invitato ATB a risolvere al più presto il problema, osservando tuttavia che era loro dovere attivarsi tempestivamente per l’applicazione del bonus”.

Buoni postali, ordinanza Corte di Cassazione, non favorevole per i consumatori

La Corte di Cassazione con la recente ordinanza n. 4384/2022 della Prima sezione della Corte di Cassazione, pubblicata il 10 febbraio 2022, il cui contenuto è identico a quello di altri tre provvedimenti resi di recente nella medesima Corte (n. 4748/2022; n. 4751/2022; n. 4763/2022), ha negato ai sottoscrittori di buoni fruttiferi postali della serie Q/P il diritto di vedersi riconoscere, per il periodo corrente tra il 21° ed il 30° anno dell’investimento, i rendimenti ad importo fisso bimestrale testualmente riportati sul retro dei titoli.

Si tratta di un grave e ingiustificato “passo indietro” rispetto ai principi espressi in passato dalla Suprema Corte che tutelavano i sottoscrittori dei buoni postali che in buona fede avevano acquistato titoli della serie Q/P riportanti sul retro i rendimenti della serie P, corretti mediante un timbro apposto da Poste Italiane che tuttavia nulla prevedeva per i rendimenti dal 21° al 30° anno.

Quanto espresso dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza sopra indicata non tiene conto del principio di buona fede che deve permeare le parti nell’esecuzione del contratto nonchè del legittimo affidamento del risparmiatore che deve essere tutelato.

Si spera ora in un risolutivo intervento Della Corte di Cassazione a Sezione Unite che possa in via definitiva indicare un principio ed evitare così che questa delicata materia sia oggetto da anni di decisioni tra di loro contrastanti da parte dei tribunali e della stessa Corte di Cassazione”.

STOP AL TELEMARKETING SELVAGGIO

Il 27 luglio 2022 sarà disponibile il nuovo Registro Pubblico delle opposizioni.

Si potrà iscrivere il proprio numero di telefono fisso ma anche il proprio numero di cellulare e quello fisso riservato. “Attenzione a non apporre consensi all’utilizzo da parte di terzi dei nostri dati sensibili”.

Per iscriversi bisognerà compilare il Modulo elettronico di Iscrizione disponibile on line sul sito del Registro.

Il nuovo regolamento azzererà tutti i consensi dati nel passato, perciò suggeriamo per il futuro di non concedere assensi per l’utilizzazione dei propri dati sensibili.

Le chiamate diventeranno illegali entro 15 giorni dall’iscrizione sul Registro.

Dopo anni di funzionamento del Registro non proprio eccelso, con le modifiche apportate, ci si auspica un blocco funzionale delle chiamate indesiderate.

Purtroppo non tutte le aziende rispetteranno la normativa ma sicuramente l’iscrizione risulterà un buon deterrente per il telemarketing selvaggio.

Buoni postali fruttiferi

L’Antitrust ha aperto un’istruttoria nei confronti di Poste Italiane con riferimento a “pratiche commerciali scorrette”.

L’Antitrust dovrà verificare se in fase di collocamento, Poste Italiane abbia omesso l’indicazione della data di scadenza o di quella di prescrizione dei titoli e se siano state fornite le informazioni inerenti alle conseguenze giuridiche derivanti dalla prescrizione dei buoni postali.

Queste informazioni dovevano essere riportate sul buono ovvero nel  foglio informativo che Poste Italiane come qualsiasi intermediario finanziario (es. le banche) è obbligato a consegnare al risparmiatore in sede di acquisto del prodotto finanziario.

Inoltre, alcune serie dei buoni postali riportavano la dicitura “capitale investito sempre rimborsabile“, che avrebbe generato confusione nel risparmiatore circa la scadenza del buono postale.

Vi terremo informati dell’esito dell’istruttoria dell’Antitrust.”.

Problemi con distributore di gasolio

Chi avesse avuto problemi di malfunzionamento del proprio veicolo a seguito di un rifornimento di gasolio effettuato nel Comune di Vigano San Martino (Bg) è pregato di mettersi in contatto con l’unione Bergamasca consumatori ai seguenti numeri telefonici: 035 22 55 63 o 035 24 22 82 dalle 9 alle 12 ogni giorno eccetto il sabato e la domenica.

DIAMANTI: DOMANDA DI INSINUAZIONE AL PASSIVO

 

E’ possibile ottenere dal Fallimento IDB S.p.a. un risarcimento pari al 15% del prezzo a suo tempo pagato per l’acquisto dei diamanti.

La proposta viene direttamente dal Curatore del Fallimento di IDB S.p.a. ed è quindi da prendere in massima considerazione.

Per ottenere detto risarcimento parziale è necessario presentare una domanda di insinuazione al passivo del fallimento”.

 

DIAMANTI: IL CONSIGLIO DI STATO CONFERMA DEFINITIVAMENTE LA RESPONSABILITA’ DELLE BANCHE

Novità nella vicenda dei diamanti di investimento acquistati da ignari risparmiatori a un prezzo molto maggiore a quello di mercato, per il comportamento scorretto della società che vendeva i diamanti e di alcuni istituti bancari.

La VI Sezione del Consiglio di Stato con la sentenza 2081/2021 ha ribadito e confermato la responsabilità delle banche coinvolte nella vicenda tra cui Banco Bpm.

Il Consiglio di Stato ha ridotto la sanzione comminata dalla AGCM – Autorità garante della concorrenza e del mercato che circa due anni fa aveva sanzionato le banche sulla base della declaratoria della loro piena responsabilità nella vicenda dei diamanti, smentendo la tesi delle medesime di essere semplici segnalatrici.

Afferma il Consiglio di Stato che la banca non si è limitata a ruolo di mera segnalatrice bensì ha assunto un ruolo di vera compartecipe nella pratica scorretta posta in essere da IDB.

Brevemente riportando la sentenza del Consiglio di Stato:

a) in forza dell’accordo di collaborazione sottoscritto tra IDB e BBPM, la banca era tenuta a mettere a disposizione dei clienti, nei propri locali, il materiale divulgativo predisposto da IDB, provvedendo anche i funzionari dell’istituto a inoltrare alla IDB le disposizioni di acquisto sottoscritte dall’acquirente, previa informativa resa, dai medesimi funzionari, in ordine all’esatto ammontare dell’operazione;

b) per l’attività svolta, la banca conseguiva una provvigione pari ad una percentuale dell’operazione conclusa (tra il 10% e il 20%); inoltre, è emerso come la stessa si prefiggesse, a mezzo dell’accordo con IDB, di conseguire un aumento delle vendite di servizi bancari aggiuntivi (quali la custodia in cassette di sicurezza);

c) la banca aveva previsto che alla raccolta della proposta di acquisto era deputato un c.d. “referente investimenti” e ed aveva descritto nel dettaglio il processo da seguire nel “proporre” l’investimento in diamanti e nell’“assistere” il cliente nell’eventuale acquisto;

d) dai reclami dei clienti e dalle segnalazioni delle associazioni, è emerso che “i funzionari bancari ai quali normalmente i clienti si rivolgevano per la consulenza sui propri investimenti proponevano alla propria clientela … l’acquisto dei diamanti come forma di investimento alternativa”.

E’ dunque indubbio che il cliente – come confermato dal contenuto di molte segnalazioni e reclami – al momento dell’acquisto fosse persuaso del fatto che l’operazione nel suo complesso e le informazioni rese sull’investimento fossero verificate, e quindi “garantite”, dalla banca.

Il Consiglio di Stato afferma quindi la piena responsabilità della banca per essere venuta meno all’obbligo di diligenza per non avere posto in essere misure idonee per comprendere appieno le modalità ed il contenuto delle operazioni proposte ai consumatori. E quindi indubbia la sussistenza della responsabilità della Banca, che non ha svolto il ruolo di mero segnalatore.

Quanto al rilievo che nel mercato mondiale dei diamanti non vi sono quotazioni (fixing) ufficiali, le indagini istruttorie dell’Autorità hanno comunque accertato che il valore di mercato dei diamanti venduti da IDB, oltre ad essere indecifrabile nelle sue componenti, risultava inferiore al prezzo proposto per l’acquisto.

Il Consiglio di Stato mette in evidenza che i risparmiatori non fossero resi edotti del metodo di calcolo del prezzo dei diamanti né del costi dei servizi ulteriori (custodia in cassetta di sicurezza della banca).