EQUITALIA NORD SPA – PIGNORAMENTO DEL CONTO: COME SBLOCCARE IL CONTO CORRENTE IN BANCA

Nell’ultimo mese diversi dipendenti e pensionati stanno subendo da parte di Equitalia il pignoramento delle somme depositate sui conti correnti bancari. In particolare l’Agente della Riscossione procede alla notifica dell’atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi, ovvero verso le Banche ove il debitore intrattiene rapporti di conto corrente, a norma dell’art. 72-bis del DPR n. 602/1973, ordinando alle Banche di pagare il credito direttamente al Concessionario della Riscossione fino a concorrenza del credito per cui si procede. Sostanzialmente il debitore si trova nell’impossibilità di disporre dell’intera somma risultante dal saldo attivo del conto corrente subendo così un grave nocumento.

 Ma il pignoramento come eseguito dall’Agente della Riscossione non rispetta le disposizioni di legge e precisamente l’art. 72-ter del suddetto DPR n. 602/1973. Infatti, detta disposizione, divenuta operativa dal 29 aprile 2012, ha fissato nuovi limiti in tema di pignoramento presso terzi, e in particolare sul pignoramento dello stipendio e sul pignoramento della pensione da parte dell’Agente della Riscossione, come Equitalia Nord Spa.
La novità in tema di pignoramento presso terzi, prevede infatti dei nuovi limiti di pignorabilità che sono diversi a seconda degli importi degli stipendi, salari o altre indennità derivanti dal rapporto di lavoro, comprese le indennità dovute a seguito di licenziamento su cui si procede al recupero crediti.
Questi nuovi massimi di pignorabilità dello stipendio e della pensione sono:
1/10 per stipendi/pensioni/salari/altre indennità derivanti dal rapporto di lavoro netti fino a Euro 2.500,00;
1/7 per stipendi/pensioni/salari/altre indennità derivanti dal rapporto di lavoro netti da Euro 2.500,00 a Euro 5.000,00.

Inoltre, detti pignoramenti presso terzi non sono comunque possibile alla luce della Circolare: Pignoramenti a carico di lavoratori dipendenti e pensionati“, sottoscritta dal responsabile della divisione riscossione di Equitalia, Giancarlo Rossi, trasmessa agli amministratori delegati e ai direttori generali di tutte le società di riscossione partecipate, la quale prevede che: “nelle more degli approfondimenti che si rendono necessari all’esito delle problematiche emerse in merito ai pignoramenti di conti correnti sui quali affluiscono stipendi/pensioni, si dispone, con decorrenza immediata, che per i contribuenti lavoratori dipendenti e/o pensionati non si proceda, in prima battuta, a pignoramenti presso istituti di credito/poste. Tali azioni saranno attivabili solo dopo che sia stato effettuato il pignoramento presso il datore di lavoro e/o ente pensionistico e che, in ragione delle trattenute accreditate, il reddito da stipendio/pensione risulti pari o superiore a 5 mila euro mensili.”
I nostri Avvocati si sono attivati ed hanno ottenuto, da parte delle Banche, lo sblocco delle somme accreditate sul conto corrente, risolvendo, così, questo gravoso nocumento per i nostri assistiti che hanno potuto così recuperare immediatamente la disponibilità del proprio conto corrente bancario.

DAD – OTTENUTA LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E LO STORNO DELLE FATTURE

Nel 2011 alcune imprese della bergamasca avevano ricevuto un modulo da compilare e firmare, recante l’intestazione “Registro Italiano in Internet per le imprese” che nulla ha a che vedere con il Registro del ccTLD “it”, dell’Istituto di Informatica e Telematica del C.N.R. di Pisa, unico ente deputato alla registrazione e gestione dei “domini.IT” in Italia.
Nel modulo si chiedeva agli imprenditori di verificare ed eventualmente correggere i dati commerciali dell’azienda per un aggiornamento del registro.
In realtà fra le decine di clausole scritte in miniatura una comportava l’adesione dell’imprenditore a un’inserzione pubblicitaria su internet, a pagamento ovviamente, di Euro 958,00 annui per tre anni.
L’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato già nel 2007 e 2008 aveva sanzionato la società “DAD Deutscher Adressdienst GmbH” per complessivi Euro 64.200,00 perché il messaggio pubblicitario contenuto nel modulo è ingannevole e quindi illecito, ed ha vietato l’ulteriore diffusione del modulo.
I nostri Avvocati si sono attivati ed hanno ottenuto, la scorsa settimana, la definizione bonaria della controversia pendente avanti il Tribunale di Bergamo, risolvendo, così, questo ennesimo raggiro.
Infatti, i contratti sottoscritti dalle imprese coinvolte sono stati consensualmente risolti con efficacia immediata, le fatture emesse sono state annullate mediante l’emissione delle rispettive note di credito, la “DAD Deutscher Adressdienst GmbH” ha parzialmente rimborsato le spese legali anticipate.

ATTENZIONE AI VENDITORI PORTA A PORTA!

ATTENTI ai venditori porta a porta! ATTENZIONE a tutti i venditori che Vi propongono di cambiare società fornitrice di energia e Vi promettono risparmi e sconti e poi Vi sottopongono moduli da firmare! Se non avete intenzione di aderire o se non Vi hanno esattamente spiegato a cosa andate incontro non firmate! NON FIRMARE E’ SEMPRE LA MIGLIOR DIFESA. E ricordateVi che, entro dieci giorni lavorativi, potete comunicare il vostro recesso senza pagare nulla e senza cambiare fornitore oppure potete rivolgerVi a noi, UNIONE BERGAMASCA CONSUMATORI!!

Viaggio con coupon: il 7% di chi parte ha un coupon, attenti alle “sorprese”

Aumentano sempre di più gli italiani che vanno in vacanza con un coupon acquistato sui siti di gruppi d’acquisto online. Le offerte sono economicamente vantaggiose ma attenzione alle truffe. La costante crisi in cui versiamo sta costringendo i consumatori a trovare vie alternative per godersi le proprie ferie estive e la possibilità di risparmio offerta dai gruppi d’acquisto online, mediamente del 35% con punte fino al 90%, spinge molti cittadini a orientarsi verso questa scelta.

Ma la scelta presenta anche dei rischi e rischia di trasformarsi in un incubo, dato che circa il 30% degli acquirenti dei pacchetti di viaggio ha lamentato delle difficoltà, legate all’impossibilità di prenotare il volo e/o il soggiorno nel periodo desiderato (nel 55% dei casi), al diverso trattamento ricevuto rispetto ai “non-couponisti” (nel 30% dei casi) o alla difficoltà nell’ottenere il rimborso di quanto speso (nel 15% dei casi).

Ecco un vademecum per evitare di rovinarsi la vacanza:

  1. Innanzitutto analizzate l’offerta nei dettagli indicati, assicurandovi che vi sia corrispondenza tra quanto promesso e quanto effettivamente previsto (es. extra, tasse aeroportuali escluse/incluse, volo, colazione)
  2. Verificare l’esistenza di un numero di telefono per prenotare e per, eventualmente, ottenere assistenza, oltre all’email
  3. Confrontate l’offerta prescelta con i costi reali della struttura d’alloggio e del volo.
  4. Prima di prenotare è opportuno conoscere dettagliatamente la struttura d’alloggio, magari consultando forum o siti dedicati, con i commenti e le recensioni di altri utenti
  5. Controllare attentamente la scadenza del coupon e i periodi di validità dell’offerta
  6. Prima di prenotare chiamate direttamente la struttura d’alloggio accertandovi della disponibilità nel periodo prescelto e sulla reale presenza di eventuali agevolazioni per chi prenota con un coupon
  7. Una volta acquistato il pacchetto prenotate immediatamente la struttura

VACANZE: I CONSIGLI DEL GIORNO PRIMA

Le vacanze sono diventate un lusso, quindi, quest’anno più del solito, non è ammissibile sprecare tempo e denaro con i soliti inconvenienti e disservizi. Tra luglio ed agosto solo un italiano su due si concederà qualche giorno di riposo: i più tradizionalisti si affideranno ad un’agenzia viaggi, mentre la maggior parte farà da sé prenotando online. Per tutti la regola generale è: non farsi prendere dalla fretta, leggere con attenzione il materiale informativo e diffidare dalle offerte troppo allettanti”.

Nel caso si prenoti  tramite agenzia ricordiamo ai consumatori che, già prima di sottoscrivere il contratto, hanno diritto a tutta una serie di informazioni scritte, quali, per esempio, notizie utili in materia di passaporto e visto, nonché quelle riguardanti gli obblighi sanitari e le relative formalità per l’effettuazione del viaggio. Inoltre, se si hanno dei dubbi sulla serietà dell’agenzia (non sono mancate truffe poste in essere da pseudo-agenzie improvvisate per una sola estate), si può telefonare all’Assessorato al turismo della Regione, Ufficio licenze agenzie di viaggio, oppure all’associazione di categoria.

Chi ha prenotato con largo anticipo e si appresta a partire tenga conto che il tour operator può chiedere una maggiorazione di prezzo (come conseguenza della variazione del costo del trasporto, del carburante, delle tasse o del cambio) non oltre 20 giorni prima della partenza; in ogni caso la revisione a rialzo non può essere superiore al 10% del prezzo originariamente stabilito: in tal caso l’acquirente può recedere dal contratto richiedendo il rimborso delle somme già versate. In caso, poi, il consumatore si trovasse nell’impossibilità di partire è suo diritto  di sostituire a sé un terzo, comunicandolo per iscritto all’organizzatore o al venditore, non oltre 4 giorni lavorativi prima della partenza.

Se si prenota senza l’intercessione di un’agenzia, è bene tenere a mente che si è meno tutelati in caso di disservizio. Ad esempio se si paga tutto in anticipo, in caso di recesso giustificato, sarà molto difficile ottenere la restituzione delle somme versate: è bene ponderare al momento della prenotazione, facendosi spedire dettagliate specifiche dei servizi offerti e della eventuale possibilità di disdire l’impegno.

PROTEGGERE LA PRIVACY SU SMARTPHONE E TABLET

Milioni di persone in tutto il mondo usano smartphone e tablet per comunicare, lavorare e divertirsi. Queste tecnologie consentono di navigare sul web come se si usasse un tradizionale computer e integrano molteplici funzioni e applicazioni, che possono però rivelare molto su scelte e abitudini personali.

Nella memoria di smartphone e tablet è conservata, infatti, una grande quantità di informazioni personali e password personali, codici di accesso e dati bancari. Le stesse comunicazioni telefoniche o i messaggi scambiati via mail o gli sms contengono dati personali.

Per sensibilizzare gli utenti sull’importanza di proteggere queste informazioni, il Garante per la protezione dei dati personali ha realizzato un video tutorial con l’obiettivo di offrire alcune semplici ed utili indicazioni su come tutelare la propria privacy. Il video di animazione, intitolato “FATTI SMART!”, può essere scaricato dal sito internet dell’Autorità www.garanteprivacy.it

VACANZA ROVINATA: COSA FARE?

Ritardi aerei, strutture alberghiere fatiscenti e bagagli smarriti, sono solo alcuni dei disagi più comuni denunciati dai consumatori al rientro delle vacanze.

Per ottenere il risarcimento dei danni subiti, una volta rientrati a casa, si hanno 10 giorni lavorativi per inviare un reclamo con richiesta di rimborso a mezzo lettera raccomandata A.R., indirizzata all’agenzia di viaggi, al tour operator e per conoscenza alla nostra Unione Nazionale Consumatori.

Inoltre è sempre bene conservare il catalogo, la documentazione di viaggio e tutto ciò comprovi l’eventuale inadempimento del tour operator.

Legittimo il ricorso comulativo – collettivo nel processo tributario.

“La Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 4490 del 22/02/2013, ha ribadito che è legittimo il ricorso comulativo – collettivo nel processo tributario.Questo procedimento non è la “class action”, prevista dal Codice del Consumo, come riportano in modo impreciso alcuni articoli apparsi sui quotidiani ma ammette il ricorso cumulativo – collettivo dove più contribuenti impugnano l’atto impositivo sulla base di ragioni di diritto e in fatto comuni.

Per essere più precisi la Corte di Cassazione dice anche che per l’ammissibilità del ricorso cumulativo – collettivo basta la comunanza delle ragioni in diritto quando queste, se accolte, renderebbero ultroneo l’esame delle questioni in fatto. Il principio espresso dalla Corte consente di poter proporre un unico ricorso cumulativo e ciò permette di risparmiare le spese legali; tuttavia la Corte ha precisato che il contributo unificato tributario, per ognuno dei ricorrenti e sulla somma del valore dell’atto impugnato, deve essere pari a Euro 120,00.

D’altra parte il costo per il contributo unificato verrebbe compensato dalle minori spese legali incidenti sul singolo ricorrente.”

AVRON- Altri clienti in via di risoluzione!

A seguito di una prima risoluzione contestuale del caso Avron, si sono aggiunti alla causa altri professionisti, incorsi nel medesimo raggiro; i nostri avvocati sono in attesa di ottenere una risoluzione bonaria anche per quest’ultimi.

Nel 2011 alcune imprese della bergamasca avevano ricevuto un modulo da compilare e firmare, recante l’intestazione ”Registro del mercato nazionale” e che chiedeva loro di inserire i dati commerciali dell’azienda per un aggiornamento presso la Camera di Commercio.In realtà fra le decine di clausole scritte in miniatura una riportava la sottoscrizione di un’inserzione pubblicitaria su internet, a pagamento ovviamente, di € 1.271 annui per tre anni, per un totale di € 3.800. La Camera di Commercio si è dichiarata totalmente estranea alla vicenda e, L’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato la Società Avron S.r.o. per € 100.000 perché il messaggio pubblicitario contenuto nel modulo è ingannevole e quindi illecito, ed ha vietato l’ulteriore diffusione del modulo. I nostri Avvocati si sono attivati per poter risolvere questa ennesima truffa, promuovendo una causa civile contro Avron S.r.o, mediante atto di citazione il 13 settembre 2011, con prima udienza il 15 maggio 2012.A due giorni dall’udienza, uno studio legale incaricato da Avron S.r.o. ha contattato i nostri legali chiedendo un accordo per la risoluzione consensuale dei contratti sottoscritti dalle ignare vittime, e lo storno di tutte le fatture emesse dalla società. Ha inoltre riconosciuto una cifra modesta a titolo di rimborso delle spese legali sostenute. Oggi, luglio 2012, sono in atto le procedure per ottenere una risoluzione bonaria per altre cinque persone, assistite dai nostri avvocati.