IL RIMBORSO UNIACQUE

Uniacque sul proprio sito riconosce che La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 335 del 10 ottobre 2008, abbia dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 14, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e dell’articolo 155, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 nella parte in cui prevedono che la quota di tariffa riferita ai servizi di pubblica fognatura e di depurazione siano dovute dagli utenti anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi; pertanto dopo la sentenza della Corte Costituzionale Uniacque non avrebbe dovuto richiedere agli utenti la quota di tariffa riferita ai servizi di pubblica fognatura e di depurazione.

Uniacque dichiara che il D.M. n. 102 del 30 settembre 2009, ha stabilito la procedura di rimborso delle quote inerenti la depurazione, infatti il citato decreto ministeriale, all’art. 7 prevede che Uniacque avrebbe dovuto restituire ad ogni singolo richiedente avente diritto la somma non dovuta entro il termine di cinque anni dalla data del 1° ottobre 2009; pertanto i termini previsti dal decreto ministeriale citato non sono rispettati né per il periodo dal 15 ottobre 2003 al 15 ottobre 2008, i cui rimborsi sono previsti solo se richiesti e a partire dal 02 gennaio 2016, né per quello dal 16 ottobre 2008 al 31 dicembre 2014 i cui rimborsi sono previsti nel presente mese di maggio 2015.

Uniacque dichiara che riconoscerà sui rimborsi per il periodo dal 15 ottobre 2003 al 15 ottobre 2008 un interesse del 9.216% ma non specifica che tali interessi decorreranno solo dal 08 febbraio 2010, e non dal reale percepimento da parte di Uniacque delle somme non dovute,  sino al 31/12/2015.

Nelle norme e nei documentazioni indicate sul sito di Uniacque non è prevista la possibilità per Uniacque di richiedere un qualsivoglia esborso agli utenti per la pratica della restituzione.